IL SINDACO,Vista la Legge Regionale 28 novembre 2009 n. 27 “Testo unico sul commercio” che disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Visto l’art. 62 comma 4 della suddetta legge il quale stabilisce che “i Comuni determinano altresì le condizioni per l’esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi”;
Vista la richiesta prot. 7242 del 05.02.2020 dell’Associazione Balneare Aziende Turistiche della provincia di Macerata;
Ritenuto opportuno, al fine di presentare la città il più possibile organizzata sotto il profilo turistico e di offrire la più variegata gamma di servizi;
⦁ individuare dal 29 febbraio al 29 settembre il periodo di massimo sviluppo turistico della città;
⦁ autorizzare nel sopra citato periodo l’esercizio delle attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Visto il D. lgvo n. 267/2000 e in particolare l’art. 50 comma 7;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, che le attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vengano esercitate nel periodo 29 febbraio – 29 settembre 2020.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito comunale, diffuso a mezzo stampa, trasmesso alle Associazioni di categoria, alla Polizia Municipale, al Commissariato di P. S., al Comando Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza.