IN MERITO AL TESTO UNICO SUL COMMERCIO

IL SINDACO,Vista la Legge Regionale 28 novembre 2009 n. 27 “Testo unico sul commercio” che disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Visto l’art. 62 comma 4 della suddetta legge il quale stabilisce che “i Comuni determinano altresì le condizioni per l’esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi”;
Vista la richiesta prot. 7242 del 05.02.2020 dell’Associazione Balneare Aziende Turistiche della provincia di Macerata;
Ritenuto opportuno, al fine di presentare la città il più possibile organizzata sotto il profilo turistico e di offrire la più variegata gamma di servizi;
⦁ individuare dal 29 febbraio al 29 settembre il periodo di massimo sviluppo turistico della città;
⦁ autorizzare nel sopra citato periodo l’esercizio delle attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Visto il D. lgvo n. 267/2000 e in particolare l’art. 50 comma 7;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, che le attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vengano esercitate nel periodo 29 febbraio – 29 settembre 2020.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito comunale, diffuso a mezzo stampa, trasmesso alle Associazioni di categoria, alla Polizia Municipale, al Commissariato di P. S., al Comando Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza.

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