IL TAR DA’ TORTO A CIARAPICA E I CIVITANOVESI PAGANO

Il sindaco Ciarapica sconfitto al Tar sul caso Gironacci. Ultimamente quando il comune viene portato in giudizio al TAR perde sempre. Il decreto con cui l’aveva destituita a settembre 2023 non ha retto alla prova del tribunale in seguito al ricorso presentato dall’assessore. E’ stato respinto per carenza di motivazione. Una bocciatura sotto il profilo tecnico, giuridico e politico per il sindaco di Civitanova e il segno di una incapacità amministrativa di cui pagano le spese i civitanovesi. Perché, oltre alle indennità arretrate da pagare alla Gironacci, che pur non avendo esercitato il ruolo di assessore, ammontano a 7.000 € – quasi mille euro al mese essendo dipendente amministrativo della azienda che presiede (orologi e gioielleria) come da atti pubblicati sul sito del comune-, la parcella all’avvocato nominato per la sua difesa Ciarapica l’ha caricata sul bilancio pubblico. Le sue scelte e quelle dei dirigenti comunali, stipendiati anche per istruire pratiche che reggano alla prova della legge, costano care ai civitanovesi che si devono sobbarcare questi ed altri costi delle spese legali per le cause imbastite dal sindaco. In questo caso la fattura dell’avvocato Diego Cuccù, nominato con delibera di giunta n. 498 del 28.11.2023, ammonta a 7.295 euro, consulenza assegnata con affidamento diretto e non è detto che la somma non debba essere integrata per ulteriori spese emerse durante la causa. Ultimamente i costi delle parcelle alla fine per il Comune sono quasi raddoppiati rispetto alle somme previste in delibera. La sentenza ha annullato il decreto n. 16 del 30.09.2023 firmato da Ciarapica per togliere le deleghe alla Gironacci che ha presentato ricorso e il Tar lo ha giudicato fondato. Nelle motivazioni è spiegato che al provvedimento del sindaco “manca (o comunque non è dimostrato inequivocabilmente) il presupposto fattuale su cui si fonda la decisione di revocare l’assessore, ovvero l’avvenuto suo passaggio alla compagine ‘Lega-Salvini Premier’. Ne consegue che la motivazione su cui poggia il provvedimento gravato è solo apparente, non essendo rinvenibili le effettive ragioni per le quali sarebbe venuta meno la fiducia, una volta accertato che il passaggio della ricorrente ad altro partito di fatto non c’è stato. Peraltro, nel provvedimento di revoca espressamente si riconosce la bontà dell’operato dell’assessore nell’espletamento del suo mandato”. Una sentenza che la dice lunga sulla superficialità con cui il sindaco ha agito, ma tanto paga sempre Pantalone.
Giulio Silenzi

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