LEGGE REGIONALE, NEGOZI CHIUSI IL 25 APRILE E IL PRIMO MAGGIO

interno1“Gli esercizi di vendita nelle due giornate del 25 aprile e 1 maggio non possono tenere aperto se non col mancato rispetto della normativa regionale”. Lo sottolinea in una lettera inviata a tutte le amministrazioni comunali marchigiane il Servizio Commercio della Regione Marche. In seguito alle segnalazioni delle associazioni sindacali e di operatori commerciali e singoli cittadini consumatori, la Regione e` infatti venuta a conoscenza che alcuni Comuni intendono autorizzare o hanno gia` autorizzato l’apertura nella giornata del 25 aprile e 1 maggio. Di conseguenza il Servizio Commercio ha provveduto ad esplicitare i termini della questione evidenziando quanto stabilisce la legge in materia e invitando le amministrazioni comunali al puntuale rispetto delle norme citate. L’articolo 55 ‘Orario di apertura dei negozi’ del Testo Unico del Commercio condiviso e concertato con tutte le parti sociali (Associazioni di categoria, associazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori, CAL, CREL) e` chiaro. Il comma 8 art. 55, recita: ‘I Comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, disciplinano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano i relativi dati alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.’ Risultano pertanto non rispettose della normativa regionale ordinanze di apertura ad hoc per le giornate del 25 aprile e 1 maggio. Il comma 4 art. 55, prevede inoltre che ‘gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:1 maggio; 25 aprile; 25 dicembre; 26 dicembre; 1 gennaio; Pasqua’. Dalla lettura del comma e` evidente l’ impossibilita` a tenere aperti.

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