I VICARI FORANEI NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Can. 553 – §1. Il vicario foraneo è il sacerdote che I Vicari foranei nel CODICE DI DIRITTO CANONICO (cann. 553-555) è preposto al vicariato foraneo.
Can. 554 – §1. Per l’ufficio di vicario foraneo, che non è legato all’ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.
Can. 555 –
§1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:
1) di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’àmbito del vicariato;
2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;
3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.
§2. Il vicario foraneo nell’àmbito del vicariato affidatogli:
1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, p 2;
2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.
§3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.
§4. Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.
II. Le Foranie
217. I Vicariati foranei o Decanati o Arcipreture e simili. Per facilitare l’assistenza pastorale tramite un’attività comune, varie parrocchie limitrofe possono essere riunite in gruppi peculiari, quali sono i vicariati foranei detti anche decanati o arcipreture o anche zone pastorali o Prefetture.
La missione del Vicario foraneo,
L’ufficio di Vicario foraneo riveste una notevole importanza pastorale, in quanto collaboratore stretto del Vescovo nella cura pastorale dei fedeli e sollecito “fratello maggiore” dei sacerdoti della forania, soprattutto se sono malati, o in situazioni difficili. A lui spetta coordinare l’attività pastorale che le parrocchie realizzano in comune, vigilare affinché i sacerdoti vivano conformemente al loro stato e perché venga osservata la disciplina parrocchiale, soprattutto liturgica.

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