PARCHEGGIO CECCOTTI, RESPINTO IL RICORSO DEL CIRCOLO SIBILLA ALERAMO

Il Tar dà ragione al Comune: “salvaguardata la destinazione pubblica a servizio della collettività. Infondate le richieste dei ricorrenti”
Respinto dal Tar il ricorso del Circolo Sibilla Aleramo sul parcheggio Ceccotti. Per il Comune, difeso dall’avvocato Andrea Calzolaio, una vittoria su tutta la linea. La sentenza (n. 600/2016) ha rigettato le istanze degli ambientalisti, sostenute dall’vocato Roberto Gaetani, per difetto di motivazione e per la loro sostanziale infondatezza. Il ricorso era stato presentato contro il sindaco Tommaso Claudio Corvatta e nei confronti della società Depositi e Vendite Srl. Mirava all’annullamento degli atti che hanno preceduto la riqualificazione di un’area di circa 3.800 mq su cui i privati a proprie spese hanno realizzato un parcheggio a pagamento. Gli ambientalisti contestavano la delibera di giunta (409/2015) che disciplinava la circolazione e la sosta nel Comparto edificatorio n. 1 del Piano Particolareggiato della Zona Direzionale D1B, il protocollo d’intesa tra Comune e ditta Depositi e Vendite Srl, l’ordinanza del 14.1.2016, e chiedevano al Tar di accertare l’usucapione dell’area in favore del Comune, considerandola proprietà comunale vincolata a parcheggio pubblico quale standard di urbanizzazione nell’ambito del Piano Particolareggiato della Zona Direzionale D1b. Il Tar ha preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, istanza che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento, in favore del Comune, dell’usucapione perché la richiesta si configura come azione popolare e dunque spetta agli elettori, persone fisiche iscritte nelle liste elettorali del Comune, mentre il Circolo Sibilla Aleramo non lo. Il tribunale osserva poi che, proprio attraverso gli atti impugnati dai ricorrenti, il Comune mira comunque a conservare e a garantire l’uso pubblico dell’area per la sosta dei veicoli, anche se a pagamento, riconoscendone pacificamente la proprietà privata. Per il giudice la destinazione a parcheggio pubblico, cioè a servizio della collettività, viene salvaguardata, per cui la zona non perde standard urbanistici.

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