Documenti fiscali ritoccati a penna, importi modificati e il commercialista che avrebbe invitato il cliente a fermarsi per evitare possibili conseguenze penali. Nonostante i dubbi sollevati dal professionista, la richiesta per ottenere i contributi Covid sarebbe stata comunque inoltrata. È quanto emerge dalla sentenza della Corte dei Conti che ha condannato L. M., 62 anni, insieme alla Morgan Preziosi Srls di Civitanova, alla restituzione di 7.700 euro ricevuti durante l’emergenza pandemica, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali.
Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, l’uomo, amministratore unico della società attiva nella riparazione di orologi e gioielli, il 30 giugno 2020 presentò domanda per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio. Nella pratica sarebbe stato indicato un fatturato di aprile 2019 pari a 38.850 euro, mentre per aprile 2020 risultava assenza totale di incassi. In base a questi dati, il 14 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate dispose il pagamento del contributo da 7.700 euro.
Gli approfondimenti successivi della Guardia di Finanza di Civitanova avrebbero però fatto emergere numerose incongruenze. I militari chiesero infatti gli originali delle fatture e delle ricevute fiscali relative all’anno precedente alla pandemia. Secondo quanto riportato nella sentenza, L. M. avrebbe dichiarato di essersi disfatto della documentazione portandola in discarica, senza però denunciare alcuno smarrimento. Agli investigatori sarebbero state consegnate soltanto copie dei documenti. Per gli inquirenti, proprio quelle ricevute presentavano evidenti correzioni manuali: cifre, date e importi sarebbero stati alterati con annotazioni a penna. Gli accertamenti tecnici richiamati dai giudici avrebbero inoltre evidenziato che sotto le modifiche comparivano valori diversi rispetto a quelli dichiarati nella domanda per il contributo statale. Secondo la Corte, quelle variazioni avrebbero avuto lo scopo di rappresentare un fatturato ben più elevato rispetto a quello reale registrato prima dell’emergenza sanitaria.
Nella vicenda viene citato anche il commercialista della società. Stando alla sentenza, il professionista avrebbe notato anomalie nella documentazione e avrebbe avvertito il cliente dei rischi penali collegati alle dichiarazioni inserite nella pratica. Lo stesso commercialista, sempre secondo quanto riportato negli atti, avrebbe poi deciso di non presentare ulteriori richieste di contributi pubblici per conto dell’imprenditore.
Il caso era già approdato in sede penale. Il tribunale di Macerata aveva infatti condannato L. M. per indebita percezione di erogazioni pubbliche. La sentenza è stata successivamente confermata anche in appello, diventando definitiva il 12 aprile 2026. Con la decisione della Corte dei Conti arriva ora anche il pronunciamento sul danno erariale.






