“L’ex sindaco Mobili perde anche quando vince e il Comune deve pagare le spese legali, circa 10 mila euro, anche quando il giudice gli dà ragione. E’ il caso della sentenza sul procedimento intentato nel 2009 dalla Communicashow a cui il Tribunale di Ancona ha negato il risarcimento richiesto di 258 mila euro compensando però le spese legali. Rassicuro l’ex sindaco che l’esito del procedimento a vantaggio della città mi riempie di soddisfazione, ma se Mobili invece di limitarsi a commentare avesse anche letto la sentenza avrebbe scoperto che il giudice ha riconosciuto le spese della regione marche per 9.000 euro mentre ha criticato l’operato della sua giunta al punto da negare a Civitanova il diritto al risarcimento delle spese legali costringendo quindi i cittadini a caricarsi di una spesa imputabile alle defaillance della sua giunta.” A sostenerlo l’assessore Giulio Silenzi che aggiunge: “Mobili poi esulta perché si sarebbero ridotte di un quarto di milione di spese dei risarcimenti in carico al Comune. Infatti, facendo bene i conti, adesso l’eredità da lui lasciata ammonta a 42.089.000 euro e 269 cause aperte. L’ex sindaco mi consiglia anche di preoccuparmi del maxi risarcimento di 20 milioni di euro che pende sulla Ceccotti. Dovrebbe preoccuparsene lui per primo, visto che quel conto al Comune i proprietari dell’area lo hanno presentato mentre lui era sindaco. E’ stato per gli errori di Mobili, sempre bocciato dai tribunali, con i suoi grattacieli e varianti urbanistiche respinte dal Tar, dal Consiglio di Stato e dalla Sovrintendenza, che i proprietari della Ceccotti hanno perso tempo e la città opportunità di sviluppo. Mobili ha governato dieci anni, cinque da assessore all’urbanistica e cinque da sindaco, e non è stato capace di far partire la Ceccotti. La responsabilità dei ritardi e del risarcimento è tutta sua. A chi è arrivato dopo, semmai, il compito di gestire i suoi errori.”
Sentenza tribunale di Ancona, causa 2513/09, giudice Manuela Mari
“…sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra l’attore e il Comune di Civitanova Marche, in considerazione dello svolgimento dei fatti – come sopra ricostruito – e in particolare del comportamento del Comune che, discostandosi dalla corretta procedura, ha laconicamente comunicato a Corelli l’accettazione della proposta, senza che risulti una preventiva delibera autorizzativa e senza preoccuparsi di convocare Corelli per la conclusione di un contratto.