VALIDE LE MULTE FATTE DAL TELELASER SENZA SCONTRINO

Sono valide le multe per superamento dei limiti di velocità rilevato dal telelaser anche se all’automobilista non viene consegnato “lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo”. Lo sottolinea la Cassazione. In questo modo i supremi giudici – con la sentenza 23212 – hanno dato ragione a un ricorso del Comune di Massa contro la decisione del Tribunale di Massa che aveva annullato la multa non corredata dallo scontrino. Il verbale, in precedenza, era già stato annullato anche dal giudice di pace al quale si era rivolto un automobilista multato. Secondo il Tribunale di Massa l’uso del telelaser era legittimo ma “poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione all’orario notturno e alla presenza di traffico”. Questo punto di vista è stato bocciato dalla suprema corte che ha sottolineato che è “legittima la rilevazione della velocità effettuata a mezzo di telelaser, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica nell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato”. Tale “attestazione” – prosegue la Cassazione – “ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo”. I supremi giudici ricordano che tale attestazione “é assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”. In pratica l’automobilista deve querelare l’agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione. Adesso l’automobilista deve pagare non solo la multa ma anche 250 euro per onorari, 220 per diritti, 80 euro per le
spese del giudizio di appello, più altri 600 euro di spese per onorari e diritti del giudizio di Cassazione.

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