NEWS: IL COMUNE DI CIVITANOVA VINCE AL TAR, PER I BUONI PASTO DEBBONO PENSARCI I COMUNI DI RESIDENZA

Buoni pasto della mensa scolastica a tariffa piena per gli studenti non residenti, il Comune vince davanti al Tar. E’ stato respinto il ricorso presentato dalle famiglie che si erano riunite per dare mandato ai loro avvocati di impugnare la delibera con cui l’amministrazione negava il contributo comunale agli utenti delle mense scolastiche che non fossero residenti in città. Nel nome di un principio fiscale già applicato in altri Comuni, anche Civitanova aveva deciso di rimborsare soltanto le famiglie civitanovesi e i Comuni di appartenenza dovevano pensare alle famiglie residenti. Ad esempio, se risiedi a Montecosaro e’ il Comune di Montecosaro che deve intervenire ad integrare la retta se il figlio frequenta una scuola di Civitanova così se un Civitanovese frequenta una scuola in altro Comune e’ il Comune di Ci italo ad essere tenuto ad integrare la retta. Un provvedimento deliberato anche in considerazione delle elevate spese sostenute ogni anno in bilancio per garantire il contributo ai non residenti (circa 90 mila euro), ma a cui si sono opposte le famiglie chiamate a versare la tariffa piena: 4.95 euro a pasto in attesa del rimborso da parte del proprio Comune di residenza. Il Tar ha emesso la sentenza dando loro torto e dando ragione al Comune di Civitanova. Infatti, la delibera varata dal Comune è legittima. Da quest’anno inoltre si e’ introdotto un principio di equita’, il tariffario della mensa scolastica è stato modificato e chi più guadagna più paga (massimo 4,95 euro) chi invece non può, ha la mensa gratuita. Il tutto e’ agganciato alle dichiarazioni Isee.
La sentenza della Commissione Tributaria e’tanto importante nell’indirizzo che esprime, in quanto pronunciata dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17.9.2015 (nell’attesa del cui pronunciamento la Commissione Tributaria investita dei due ricorsi, in accoglimento di un’istanza dell’Agenzia delle Entrate, aveva sospeso la decisione). Come può leggersi nelle motivazioni della sentenza n. 61/2016 della Commissione Tributaria Provinciale, e come sostenuto dalla difesa del Comune, il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea è stato ininfluente rispetto allo stato della questione (dell’applicabilità o meno della tassa di concessione governativa), perchè stabilire l’esitenza o meno dei presupposti di essa tassa compete al giudice nazionale (italiano), e secondo l’ordinamento italiano, secondo la tesi prospettata dal Comune e condivisa dalla Commissione Tributaria stessa, il presupposto impositivo della tassa di concessione governativa è stato abrogato proprio dal legislatore italiano.

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